Statuto
Di seguito si riporta lo Statuto dell’Associazione ProPordenone approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 26/02/2023.
ART. 1
Denominazione, Sede e Durata
1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita l’associazione di promozione sociale, riconosciuta come persona giuridica, denominata “Associazione Propordenone APS”.
1.2 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone, Viale Cossetti n. 20/a ed ha durata illimitata.
1.3 Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
Scopo, Finalità e Attività
2.1 L’Associazione svolge la propria attività ai fini della tutela degli interessi generali della popolazione pordenonese al suo sviluppo, alla sua valorizzazione, alla sua elevazione civica, sociale,
culturale, favorisce le relazioni umane al di sopra delle ideologie sviluppando il reciproco senso di amicizia e di fraternità, nell’interesse superiore di Pordenone e del suo territorio.
2.2 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo
principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
(ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo
Settore);
h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).
2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l’Associazione si propone di:
a) promuovere e favorire lo sviluppo della cultura, dell’arte, dello sport, della ricreazione e del turismo, anche attraverso la partecipazione e la realizzazione di corsi di musica e di danza, manifestazioni, spettacoli, incontri, convegni, gite, fiere e mostre culturali;
b) concorrere con studi, ricerche e manifestazioni alla tutela ed alla valorizzazione sia dell’ambiente naturale sia del
patrimonio storico-artistico;
c) promuovere la ricerca, lo studio, la conoscenza e la diffusione delle tradizioni popolari;
d) promuovere e favorire studi di carattere storico, archeologico, filologico;
e) portare il proprio contributo culturale nei settori urbanistico, sociale, assistenziale;
f) mantenere vivi i rapporti con i pordenonesi altrove residenti, esaltandone i meriti. Per il raggiungimento degli scopi suindicati, l’Associazione potrà collaborare con tutte le autorità, gli enti e le associazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali.
Ai fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all’oggetto della propria attività.
2.4 L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
2.5 L’Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.
2.6 L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 3
Patrimonio e Risorse Economiche
3.1 Il patrimonio dell’Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, e utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
3.2 E vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3.3 Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
a) quote e contributi dei Soci e di privati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
f) entrate derivanti raccolta fondi; l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
h) attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore;
3.4 Tutte le entrate ed i proventi dell’attività dell’Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
3.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 4
Soci
4.1 I soci si distinguono in:
– onorari;
– benemeriti;
– sostenitori;
– ordinari;
– aggregati.
Sono soci onorari quelle persone o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che hanno acquisito eccezionali meriti nei confronti dell’Associazione; che hanno contribuito ad accrescere il prestigio di Pordenone; che si sono particolarmente distinti nei vari settori della vita comunitaria o per l’elevazione culturale, sociale,
artistica, sportiva di Pordenone.
Sono soci benemeriti quelle persone o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che si sono distinti nei confronti dell’Associazione per la loro generosità, attraverso contributi patrimoniali o finanziari di rilevante entità o che abbiano operato disinteressatamente a favore dell’Associazione.
Sono soci sostenitori quelle persone o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che versano una quota associativa annuale supplementare, fissata dal Consiglio Direttivo, oltre a quella stabilita
per i soci ordinari.
Sono soci ordinari o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che versano la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono soci aggregati i familiari dei soci, sia sostenitori sia ordinari e quanti non abbiano compiuto il 18° anno di età, i quali versano una quota annuale ridotta fissata dal Consiglio Direttivo.
4.2 Il numero degli associati e illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4.3 Possono far parte dell’Associazione persone di qualsiasi età, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che
hanno a cuore lo sviluppo di Pordenone e del suo territorio, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Il numero degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro associati, diversi dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4.4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4.5 Nel caso di minore, la domanda e sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
4.6 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4.7 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
4.8 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4.9 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l’Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4.10 Lo status di associato è a tempo indeterminato.
L’ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni
che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4.11 La quota sociale e intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
4.12 L’attribuzione della qualifica di Socio Onorario o Benemerito spetta al Consiglio Direttivo. I titolari di una qualunque delle sopraindicate qualifiche onorifiche sono soci a tutti gli effetti e sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.
L’attribuzione della qualifica di Presidente Onorario spetta di diritto all’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 5
Diritti ed obblighi degli associati
5.1 Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
– votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’Associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell’ambito dell’attività associativa e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
– consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
– ricevere le pubblicazioni dell’Associazione.
5.2 Per i soci minori di età il diritto di voto e esercitato, sino al
raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
5.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
5.4 Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 6
Perdita della qualifica di associato
6.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.
6.2 L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, o arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, o adotta un comportamento lesivo del prestigio e degli interessi dell’Associazione, può essere escluso dall’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell’Assemblea con
voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all’Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.
Nelle ipotesi infra indicate l’associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.
6.3 L’associato moroso nel pagamento della quota associativa che, sollecitato al versamento della quota annuale, non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 60 (sessanta) giorni, può essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
6.4 L’esercizio dei diritti di socio e sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
6.5 L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci. Il recesso avrà effetto dal primo giorno dell’anno successivo a quello di inoltro della comunicazione stessa.
6.6 I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
6.7 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 7
Organi Sociali
7.1 Gli organi sociali dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Collegio dei probiviri;
– l’organo di controllo, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
– il revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
– il Presidente onorario, ove istituito.
ART. 8
Assemblea
8.1 L’Assemblea e l’organo sovrano dell’Associazione ed e costituita da tutti gli associati. I soci di tutte le categorie, purché abbiano raggiunto la maggiore età, siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto.
8.2 Ciascun associato ha un voto.
8.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nell’Assemblea e ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l’art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
8.4 L’Assemblea e convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati
mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8.5 L’Assemblea e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da persona eletta a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
8.6 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
8.7 L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne e fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della quota sociale, entro un mese dalla ufficializzazione della richiesta stessa.
8.8 E ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
ART. 9
Assemblea ordinaria
9.1 L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
– elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti e laddove obbligatori
ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sugli eventuali contributi straordinari;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
– delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 2.5 del presente Statuto;
– delibera sull’acquisto o vendita di immobili, l’accensione di mutui e la costituzione di ipoteche;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
9.2 L’Assemblea ordinaria e validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
L’ Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
ART. 10
Assemblea straordinaria
10.1 L’assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) deliberare le modifiche dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
10.2 Per le modifiche dello statuto l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto presenti,
in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza di 1/10 (un decimo) degli associati
presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
L’ Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
10.3 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
ART. 11
Eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci aventi diritto di voto nell’assemblea ai sensi di quanto previsto all’art. 8.1 del presente statuto.
ART. 12
Elezioni
12.1 Il Consiglio Direttivo fissa, ogni tre anni, la data delle elezioni del Consiglio Direttivo, del collegio dei probiviri e dell’organo di controllo, ove istituito.
12.2 L’Assemblea nomina tre o cinque scrutatori ai quali è demandata la responsabilità di eseguire e controllare le operazioni di voto, effettuare lo scrutinio, proclamare i risultati. Gli scrutatori nomineranno a loro volta, nel proprio seno, un presidente e un segretario verbalizzante.
12.3 I soci elettori potranno assistere alle operazioni di voto e agli scrutini
ART. 13
13.1 Per le elezioni alle cariche sociali non è richiesto nessun quoziente minimo di voti. A parità di voti, gli scrutatori proclameranno eletto il socio iscrittosi prima, e in caso di parità di tale anzianità, il più anziano di età.
Art. 14
14.1 Il Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente
dopo le elezioni.
ART. 15
Consiglio Direttivo
15.1 L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quindici membri eletti fra i soci.
15.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
15.3 La carica di membro del Consiglio Direttivo si perde quando il consigliere cessa per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, nonché quando sia stato assente a più di tre riunioni
di Consiglio Direttivo senza giustificato motivo.
Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il Consiglio Direttivo chiama a sostituirlo il primo dei non eletti nelle ultime elezioni, il quale rimane in carica sino alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo.
15.4 Nella sua prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla elezione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, e nella sua seconda seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla elezione del Presidente elegge, su proposta di questi, il Vice Presidente.
15.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
15.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all’anno su convocazione del Presidente o, in sua vece, del
Vice Presidente, oppure su richiesta di almeno sei consiglieri. La convocazione avviene mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, contenente l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri, revisori e probiviri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza e ammessa
la convocazione, con le modalità sopra indicate, almeno tre giorni prima. 15.7 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti e non sono ammesse deleghe.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
15.8 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, consultabile da tutti i soci
presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
15.9 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso
l’utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la
capacità di conservazione dell’anonimato e della sicurezza del voto espresso.
ART. 16
16.1 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, esclusi quelli riservati per legge o statuto all’Assemblea.
16.2 Il Consiglio Direttivo può delegare al compimento di determinati atti o categorie di atti o di incombenze uno o
più dei suoi membri.
16.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17
Presidente e Vice Presidente
17.1 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha eletti e sono rieleggibili.
Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente di fronte ai terzi, ed in giudizio l’Associazione; vigila sull’andamento generale; convoca l’assemblea, il Consiglio Direttivo; cura l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza; vigila sulla corretta osservanza dello Statuto; sovrintende a tutte le iniziative editoriali, ai vari settori di attività dell’Associazione e all’andamento finanziario; presenta agli organi sociali la relazione morale e finanziaria; e quant’altro
previsto dal presente statuto, dalle norme di legge in materia e dalle consuetudini.
ART. 18
Collegio dei Probiviri
18.1 Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso nomina nel suo seno un Presidente. Anche i probiviri possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
18.2 Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un probiviro, il Consiglio Direttivo chiama a sostituirlo il primo dei non eletti nelle ultime elezioni, il quale rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio dei probiviri.
ART. 19
19.1 Spetta al Collegio dei probiviri:
a) esprimere giudizi sul comportamento degli iscritti qualora esso sia ritenuto lesivo del prestigio o degli interessi dell’Associazione;
b) definire inappellabilmente le controversie che dovessero sorgere in seno alla Associazione.
ART. 20
Organo di Controllo
20.1 L’organo di controllo, qualora nominato, potrà essere monocratico oppure formato da 3 (tre) componenti, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, c. 2, del Codice civile.
20.2 L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
1. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
2. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
20.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
20.4 I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
ART. 21
21.1 È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
d) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
e) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
21.2 Nei casi previsti dall’art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
21.3 L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti
di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 22
Revisione Legale dei Conti
22.1 Il revisore legale dei conti o la società di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
22.2 Il revisore legale dei conti o la società di revisione vengono incaricati per esercitare la revisione, per un periodo non inferiore a tre esercizi e l’incarico è rinnovabile.
22.3 Il revisore o la società di revisione hanno il compito di esercitare la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle leggi in materia di revisione legale dei conti per gli enti del terzo settore.
22.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore o la società di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, l’Associazione provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell’Assemblea.
22.5 Il revisore o la società di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
ART. 23
Segretario Generale
23.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina, anche tra i non soci, il Segretario Generale, le cui prestazioni sono, di norma, non retribuite.
23.2 Il Segretario Generale potrà eventualmente avvalersi, per l’espletamento di tutti i lavori di ordinaria amministrazione, dell’opera di soci non retribuiti.
ART. 24
24.1 Il Segretario, in particolare, redige e conserva i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva i
verbali dei vari organi collegiali dell’Associazione; sovrintende all’aggiornamento degli schedari dei soci e alla biblioteca; custodisce l’archivio sociale. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto al voto, qualora non membro del Consiglio Direttivo.
24.2 Il segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato.
ART. 25
Bilancio di Esercizio
25.1 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
25.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, possibilmente entro il 28 febbraio.
25.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. 25.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
25.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.
ART. 26
Bilancio Sociale
26.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e
pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 27 Libri Sociali e Registri
27.1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
e) il registro dei volontari.
27.2. L’Associazione dovrà in ogni caso tenere ogni altro libro e/o registro previsto dal Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117.
27.3 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.
ART. 28
Volontari e Persone Retribuite
28.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo
e le proprie capacità.
28.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
28.3 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
28.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n. 117.
28.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
28.6 L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
28.7 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
28.8 L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 29
29.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo e devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
29.2 L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 30
Rinvio
30.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.
ART. 31
Disposizioni Transitorie
31.1 L’efficacia dell’inserimento nella denominazione dell’Associazione dell’acronimo “APS”, nonché l’utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS”, “Associazione di Promozione Sociale”, sono sospensivamente condizionati all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.