Statuto
Di seguito si riporta lo Statuto dell’Associazione ProPordenone approvato dall’Assemblea Straordinaria del 3/10/1999.
ART. 1
E’costituita l’Associazione “Propordenone” con sede in Pordenone Viale Cossetti n.20/a, l’Associazione “Propordenone – Onlus”. In seguito denominata semplicemente “Propordenone”
ART. 2
L’Associazione “Propordenone” trae origine, rappresentandone la continuità, dall’omonima associazione, promossa nel 1947, costituitasi ufficialmente il 13 aprile 1949, fondatrice delle Scuole di musica, danza artistica, arte drammatica, della filodrammatica, dell’Università Popolare ; cofondatrice della Corale cittadina; promotrice del premio di poesia, del premio di pittura “Città di Pordenone” e dell’Accademia San Marco, dei premi “San Marco”, del premio regionale di cultura popolare “Il Ceppo d’oro” e di bontà “Stella di Natale”, della stagione concertistica, della Rassegna corale “Città di Pordenone”; copromotrice della Rassegna di Prosa “Città di Pordenone” e infine realizzatrice di numerose iniziative nei settori dell’arte e della cultura, della storia e delle tradizioni popolari e della filologia, dell’urbanistica e dell’ambiente, del turismo, della ricreazione e dello sport, dell’economia, dei problemi sociali e delle relazioni pubbliche e umane.
ART. 3
L’Associazione “Propordenone” è apartitica, non persegue finalità di lucro, opera autonomamente, riunisce attorno a sé tutti coloro, enti e privati, che desiderano concorrere alla tutela degli interessi generali della provincia, al suo sviluppo, alla sua valorizzazione, alla sua elevazione civica, sociale, culturale, favorisce le relazioni umane al di sopra delle ideologie sviluppando il reciproco senso di amicizia e di fraternità, nell’interesse superiore di Pordenone e del suo territorio. In particolare l’Associazione “Propordenone” si prefigge di:
a) promuovere e favorire lo sviluppo della cultura, dell’arte, dello sport e della ricreazione, anche attraverso la partecipazione e la realizzazione di corsi di musica e di danza , manifestazioni, spettacoli, incontri, convegni, gite, fiere e mostre culturali;
b) concorrere con studi, ricerche e manifestazioni alla tutela ed alla valorizzazione sia dell’ambiente naturale sia del patrimonio storico-artistico;
c) promuovere la ricerca, lo studio, la conoscenza e la diffusione delle tradizion popolari ;
d) promuovere e favorire studi di carattere storico, archeologico, filologico;
e) portare il proprio contributo culturale nei settori urbanistico, sociale, assistenziale;
f) mantenere vivi i rapporti con i pordenonesi altrove residenti, esaltandone i meriti.
Per il raggiungimento degli scopi suindicati, l’Associazione “Propordenone“ potrà collaborare con tutte le autorità, gli enti e le associazioni comunali, provinciali, regionali.
Le cariche sociali e le prestazioni fornite dai soci sono gratuite: può essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
ART. 4
Il patrimonio dell’Associazione “Propordenone” è costituito:
a) da tutti i beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti dall’Associazione ed iscritti nel registro dei beni ;
b) dagli eventuali avanzi di bilancio destinati a riserva;
c) dai lasciti e dalle donazioni fatte all’Associazione.
I proventi dell’Associazione “Propordenone” sono costituiti:
a) dalle quote versate dai soci;
b) dai contributi di enti e privati;
c) dalle entrate relative ad iniziative ricorrenti od occasionali.
ART. 5
Possono far parte dell’Associazione “Propordenone” tutti coloro, enti o privati di qualsiasi età, che hanno a cuore lo sviluppo di Pordenone e del suo territorio. Gli enti, le società e le associazioni sono rappresentate dal loro legale rappresentante o da altra persona all’uopo delegata.
ART. 6
I soci si distinguono in :
– onorari ;
– benemeriti ;
– sostenitori ;
– ordinari;
– aggregati.
Sono soci onorari quelle persone o enti o associazioni che hanno acquisito eccezionali meriti nei confronti dell’Associazione “Propordenone”; che hanno contribuito ad accrescere il prestigio di Pordenone; che si sono particolarmente distinti nei vari settori della vita comunitaria.
Sono soci benemeriti quelle persone o enti o associazioni che si sono distinti nei confronti dell’Associazione “Propordenone” per la loro generosità, attraverso contributi patrimoniali o finanziari di rilevante entità o che abbiano operato disinteressatamente a favore dell’Associazione “Propordenone” o per l’elevazione culturale, sociale, artistica, sportiva di Pordenone.
Sono soci sostenitori quelle persone o enti o associazioni che versano una quota associativa annuale supplementare, fissata dal Consiglio, oltre a quella stabilita per i soci ordinari.
Sono soci ordinari coloro che versano la quota annuale fissata dal Consiglio.
Sono soci aggregati i familiari dei soci, sia sostenitori sia ordinari e quanti non abbiano compiuto il 18° anno di età, i quali versano una quota annuale ridotta fissata dal Consiglio.
ART. 7
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre: la relativa quota associativa deve essere versata entro il 30 aprile.
ART. 8
Sull’ammissione e qualifica dei soci ordinari, sostenitori ed aggregati decide insindacabilmente la Giunta esecutiva.
ART. 9
L’attribuzione della qualifica di Socio Onorario o Benemerito spetta al Consiglio.
L’attribuzione della qualifica di Presidente Onorario o Benemerito e di Consigliere Onorario o Benemerito spetta di diritto all’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio.
I titolari di una qualunque delle sopraindicate qualifiche onorifiche sono soci a tutti gli effetti e sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.
ART. 10
I soci di tutte le categorie, purché abbiano raggiunto la maggiore età, siano iscritti almeno dall’anno precedente e siano in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto.
ART. 11
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità. In ogni caso l’ex socio non può rivendicare alcun diritto nei confronti sia del patrimonio sociale che delle quote associative versate.
ART. 12
Le eventuali dimissioni devono essere indirizzate con lettera raccomandata alla Presidenza dell’Associazione “Propordenone” ed avranno effetto dal primo giorno dell’anno successivo a quello di inoltro della comunicazione stessa.
ART. 13
Il Consiglio delibera la decadenza del socio moroso, che, sollecitato al versamento della quota annuale, non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 60 (sessanta) giorni.
Al Consiglio spetta altresì deliberare la sospensione del socio per indegnità.
Il socio sospeso può fare opposizione al provvedimento di sospensione a norma dell’Art. 31 .
L’espulsione per indegnità sarà deliberata dall’Assemblea , su proposta del Consiglio, quando il comportamento del socio sia ritenuto lesivo del prestigio o degli interessi dell’Associazione.
ART. 14
Gli organi sociali dell’Associazione “Propordenone” sono :
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio ;
– la Giunta esecutiva ;
– il Presidente ;
– il Collegio dei revisori dei conti ;
– il Collegio dei probiviri.
ART. 15
L’Assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro il 28 febbraio e viene indetta a mezzo comunicazione personale indirizzata a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea stessa, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione.
L’Assemblea approva i bilanci annuali consuntivo e preventivo, e le relazioni morali e programmatiche del Consiglio.
Il bilancio consuntivo deve essere corredato anche da una relazione dei Revisori dei conti. All’Assemblea inoltre spetta di deliberare l’acquisto d’immobili, l’accensione di mutui e ipoteche.
L’Assemblea procede ogni tre anni alla elezione del Consiglio, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri.
L’Assemblea è presieduta da un socio nominato dall’Assemblea stessa, su proposta del Consiglio.
ART. 16
L’Assemblea straordinaria dei soci viene convocata dal Consiglio quando ne ravvisa l’opportunità, oppure, quando venga richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota sociale, entro un mese dalla ufficializzazione della richiesta stessa.
La convocazione deve essere attuata con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria, previste all’Art.15.
L’Assemblea è presieduta da un socio nominato dall’Assemblea stessa, su proposta del Consiglio.
ART. 17
Prendono parte alle Assemblee ordinaria e straordinaria i soci in regola con il pagamento delle quote annuali, aventi i requisiti di cui all’Art. 10.
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo il disposto dell’Art. 37.
Sono ammesse deleghe: ogni socio può avere solo una delega.
ART. 18
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, salvo il disposto dell’Art. 37.
ART. 19
Sono eleggibili alle cariche sociali, i soci aventi i requisiti richiesti all’Art 10.
ART. 20
Il Consiglio fissa la data delle elezioni di cui all’art. 15. L’Assemblea nomina tre o cinque scrutatori ai quali è demandata la responsabilità di eseguire e controllare le operazioni di voto, effettuare lo scrutinio, proclamare i risultati. Gli scrutatori nomineranno a loro volta, nel proprio seno, un presidente e un segretario verbalizzante.
I soci elettori potranno assistere alle operazioni di voto e agli scrutini.
Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il Consiglio chiama a sostituirlo il primo dei non eletti nelle ultime elezioni, a norma del presente articolo. Lo stesso criterio è seguito per la sostituzione dei membri del Collegio dei revisori dei conti e dei probiviri.
ART. 21
Per le elezioni alle cariche sociali non è richiesto nessun quoziente minimo di voti. A parità di voti, gli scrutatori proclameranno eletto il socio iscrittosi prima, e in caso di parità di tale anzianità, il più anziano di età.
ART. 22
Il Consiglio entra in carica immediatamente dopo le elezioni.
ART. 23
L’Associazione “Propordenone” è retta ed amministrata da un Consiglio composto da quindici membri eletti fra i soci.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
La carica di membro del Consiglio si perde quando il consigliere cessa per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, nonché quando sia stato assente a più di tre riunioni di Consiglio senza giustificato motivo.
Nella sua prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla elezione, il Consiglio elegge il Presidente, e nella sua seconda seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla elezione del Presidente elegge, su proposta di questi, il Vice Presidente e la Giunta esecutiva.
Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all’anno su convocazione del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente, oppure su richiesta di almeno sei consiglieri.
La convocazione avviene mediante lettera, contenente l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri, revisori e probiviri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o equipollente almeno tre giorni prima.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei membri presenti e non sono ammesse deleghe.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
ART. 24
Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, esclusi quelli riservati per legge o statuto all’Assemblea.
Il Consiglio può delegare al compimento di determinati atti o categorie di atti o di incombenze uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio può inoltre delegare parte dei propri poteri alla Giunta esecutiva.
ART. 25
La Giunta esecutiva viene eletta dal Consiglio come previsto all’art. 23 , e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
Essa è costituita da cinque membri, di cui di diritto il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione stessa, più tre consiglieri, eletti come sopra.
Anche i membri della Giunta sono rieleggibili.
ART. 26
La Giunta concretizza operativamente gli obiettivi e le linee di politica generale fissati dal Consiglio, nei limiti della delega.
ART. 27
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti e sono rieleggibili. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente di fronte ai terzi, ed in giudizio l’Associazione “Propordenone”; vigila sull’andamento generale; convoca le Assemblee, il Consiglio e la Giunta; dà esecuzione ai deliberati del Consiglio; firma la corrispondenza; vigila sulla corretta osservanza dello Statuto; sovrintende a tutte le iniziative editoriali, ai vari settori di attività dell’Associazione e all’andamento finanziario; presenta agli organi sociali la relazione morale e finanziaria; e quant’altro previsto dal presente statuto, dalle norme di legge in materia e dalle consuetudini.
ART. 28
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea anche tra i non soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Esso nomina nel suo seno un Presidente.
ART. 29
I Revisori hanno il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, illustrandone all’Assemblea l’andamento; devono effettuare le verifiche contabili ogni quattro mesi e verbalizzare ogni loro atto; possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
ART. 30
Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso nomina nel suo seno un Presidente. Anche i probiviri possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
ART. 31
Spetta al Collegio dei probiviri :
a) esprimere giudizi sul comportamento degli iscritti qualora esso sia ritenuto lesivo del prestigio o degli interessi dell’Associazione e pronunciarsi sull’eventuale opposizione del socio sospeso per indegnità;
b) definire inappellabilmente le controversie che dovessero sorgere in seno alla Associazione.
ART. 32
Il Consiglio può istituire, per i vari settori di attività, delle commissioni aventi funzione consultiva e di collaborazione con gli organi dell’Associazione, i cui membri vengono scelti fra i consiglieri e i soci che manifestino particolari attitudini e specifica competenza nei vari settori. Ciascuna commissione nominerà un coordinatore per tenere i rapporti con il Presidente dell’Associazione “Propordenone”.
I coordinatori delle commissioni possono essere invitati alle sedute del Consiglio quando vengano trattati i problemi che riguardano il loro settore di interesse.
Le commissioni decadono con il Consiglio che le ha nominate, ma possono eventualmente restare in carica, su specifica deroga deliberata dal Consiglio neo eletto, fino all’espletamento del mandato loro affidato.
ART. 33
E’ facoltà del Consiglio nominare delegati di gruppo per attuare gli scopi statutari ed assicurare una colleganza sempre più stretta fra i soci e gli esterni, facilitando così al Consiglio la conoscenza di problemi e situazioni particolari.
Ai delegati di gruppo è demandato il compito di far opera di proselitismo, diffondendo gli scopi dell’Associazione, e di portare a conoscenza del Consiglio proposte e problemi dei gruppi esterni. I delegati di gruppo possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza però diritto di voto.
ART. 34
Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina, anche tra i non soci, il Segretario Generale, le cui prestazioni sono, di norma, non retribuite.
Il Segretario Generale potrà eventualmente avvalersi , per l’espletamento di tutti i lavori di ordinaria amministrazione, dell’opera di soci non retribuiti.
ART. 35
Il Segretario, in particolare, seguendo le direttive del Consiglio predispone i bilanci annuali; redige e conserva i verbali delle Assemblee e del Consiglio; conserva i verbali dei vari organi collegiali dell’Associazione; sovrintende all’aggiornamento degli schedari dei soci e alla biblioteca; custodisce l’archivio sociale.
Partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto al voto, qualora non membro del Consiglio.
Il segretario dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.
ART. 36
Il Consiglio può nominare anche un Economo-Tesoriere, scegliendolo tra i soci ma anche affidando tale incarico ad un addetto alla segreteria non socio.
L’Economo-Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.
Egli cura la contabilità, la riscossione delle quote associative e dei crediti, provvede ai pagamenti.
ART. 37
Qualsiasi modifica allo statuto dell’Associazione “Propordenone” può essere deliberata soltanto dall’Assemblea straordinaria dei soci all’uopo convocata, secondo le norme indicate nell’Art 16. L’Assemblea sarà validamente costituita e delibererà in prima convocazione con le maggioranze previste agli Artt. 17 e 18 e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci .
Il patrimonio sociale verrà devoluto ad una Associazione non avente scopo di lucro, operante nel settore culturale, ricreativo o sportivo, individuata dall’Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, dalla Provincia di Pordenone.
ART. 38
Per quanto qui non indicato valgono le norme del Codice Civile in materia.
ART. 39
Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli Organi Sociali eletti dall’Assemblea del 21 Febbraio 1999 durano in carica fino alla naturale scadenza prevista dal precedente Statuto.
ART. 40
Al nome Associazione “Propordenone” viene aggiunto l’acronimo ONLUS.
Art. aggiunto con verbale di Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2002